Fantomatici corsi di formazione



Ogni anno a settembre, con la ripresa delle attività produttive assistiamo al proliferarsi di offerte pubblicitarie per la formazione in materia di investigazione e sicurezza. Le offerte riguardano sia corsi di formazione all’attività di investigatore privato sia corsi di addestramento per l’impiego in servizi per la sicurezza e protezione. Riteniamo opportuno fare un po’ di chiarezza a beneficio soprattutto di quei giovani che, profani in materia, per ingenuità ma soprattutto per esigenza di cercare quel “maledetto” lavoro,vengono attratti da questi corsi di formazione pieni di speranza ed aspettative con fantomatiche promesse nel futuro ma sostanzialmente ricavandone nel tempo solo cocenti delusioni oltre la rimessa di denaro,a volte anticipato anche dai genitori.


Primo punto:
Corsi in materia di investigazione privata non esistono ne attestati e/o certificati o peggio diplomi rilasciati da istituti privati che siano riconosciuti dalle Prefetture per il rilascio della licenza che autorizzi l’esercizio alla professione di Investigatore Privato. La licenza che autorizza la professione di investigatore privato risale ad una normativa che ahime’ risale al 1931 e precisamente l’art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). A maggior ragione se i corsi sono tenuti da docenti illustri come investigatori autorizzati, avvocati e professionisti che si professano tali, sono corsi che in qualche modo “ingannano” il giovane poiché la normativa per la professione dell’investigatore prevede che la licenza viene rilasciata oltre ai possessori di semplici requisiti richiesti nell’art. 134 del T.U.L.P.S. anche a “DISCREZIONE “ del Prefetto. L’unico titolo di studio che “aiuta” ma non “abilita” è la laurea in scienze dell’investigazione conseguibile presso , per citarne una, quella dell’Università dell’Aquila.


Secondo Punto:
La figura dell’investigatore privato, ovvero di consulente tecnico di parte, (vedi caso Franzoni) ha suscitato interesse negli ultimi anni con l’emanazione della legge sulle Indagini difensive nel Dicembre del 2000. Si precisa che per indagini difensive si intendono tutte quelle attività di raccolta delle prove su incarico di un difensore, qualora quest’ultimo lo ritenga necessario ai fini di un procedimento difensivo a carico di un eventuale imputato anche in assenza di un procedimento penale istituito. Attenzione: per svolgere indagini difensive oltre ad aver lavorato presso studi legali di Penalisti per più di due anni e, quindi, essere quanto meno laureati o laureandi in giurisprudenza, è necessaria l’autorizzazione secondo l’art. 22 D.ldgs 271/89 e NON l’autorizzazione prevista ai sensi del citato art. 134!!


Terzo punto:
quanti di questi corsi insegnano veramente l’attività investigativa come le tecniche di pedinamento,appostamento o le tecniche di rilievo fotografico nel sopralluogo? Quanti di questi corsi insegnano, in base alla normativa vigente, le tecniche per la raccolta della prova? Lo sapete che solo un avvocato incaricato per la difesa può ’ incaricare l’investigatore privato se autorizzato ai sensi del 222 alle indagini difensive? Lo sapete che molte delle licenze art 134 rilasciate sono limitate all’attività di antitaccheggio piuttosto che al recupero crediti e quindi i titolari non possono svolgere tutte le attività di investigazione per privati di conseguenza non sono in grado di fornire referenze? Relativamente alla formazione dell’investigatore privato ci fermiamo qua potendo solo affermare che tali corsi possono servire “forse” per un’infarinatura di base e nient’altro. La professione dell’investigatore si acquisisce per strada con l’esperienza,il sacrificio nelle ore di attesa e poi “l’acume investigativo” è una “dote” donata dal buon Dio: o si ha o non si compra.


Quarto punto:
Un cenno sui corsi per la sicurezza. I servizi di sicurezza ai fini di "antiterrorismo" (parola molto di moda oggi) sono demandati agli organi istituzionali pertanto non ci sono istituti privati autorizzati a svolgere tale attività se non per servizi di guardianìa. Gli istituti di vigilanza con guardie giurate sono appunto di “Vigilanza” a tutela del bene e della proprietà non certo per tutela della persona. Tale servizio denominato anche “scorta armata” sono SEMPRE effettuati da organi istituzionali. L’unica servizio per la difesa della persona è ammesso quando si parla di prevenzione e anti-disturbo effettuato attraverso l’accompagno di altra persona NON armata eventualmente con unità cinofile.
In conclusione per fare l’investigatore privato prima di tutto è fare esperienza nelle agenzie investigative “serie” ovvero autorizzate all’attività di investigazione con autorizzazione ai sensi dell’art. 134 COMPLETA. Vorrei precisare che ogni agenzia deve avere nei locali affissa in modo “ben visibile” alla lettura di tutti la licenza rilasciata dal Prefetto della città per lo svolgimento dell’attività. La licenza rilasciata ai sensi dell’art. 222 D.ldgs 271/89 autorizza solo ed esclusivamente l’investigatore a svolgere indagini difensive su incarico di un difensore,quindi tale licenza è PERSONALE!

Concludendo,
aspiranti investigatori privati e addetti alla “security”, fate molta attenzione nei confronti di queste società fantasma che appaiono, pubblicizzano, riscuotono e poi spariscono! Con il miracolo Internet è molto piu’ facile documentarsi ed evitare così di cadere nelle grinfie di nuovi "Do Nascimento ….. ".